2.130 (testo 2) – De Angelis, Galioto, Nicola Rossi, Baldassarri, D’Alia, Pistorio, Rutelli
Sostituire il comma 36, con il seguente:
«36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all’Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. A partire dall’anno 2014, il Documento di economia e finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall’attività di contrasto all’evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese».
1.0.8 – De Angelis, Galioto, Nicola Rossi, Baldassarri, D’Alia, Pistorio, Rutelli, Speziali, Fleres, Agostini, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Lusi, Morando
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione)
1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà del ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell’articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano I requisiti della piccola Impresa ai sensi dell’articolo I del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 229 dello ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per Il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo del servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere Il credito vantato ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell’Intero ammontare del credito.
2. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».