Ufficio Giustizia Udc: Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario

La legge delega il Governo ad intervenire sulla materia della disciplina delle intercettazioni.

La lettura del testo, così come pubblicato dall’Ansa induce ad un’immediata riflessione.

1.In particolare, non appare in linea con i diritti di difesa e del giusto processo immaginare che il giudizio di rilevanza delle intercettazioni di cui alla lettera a1, del comma 84, siano di pertinenza esclusiva della Polizia Giudiziaria, senza alcuna forma di trascrizione anche sommaria (vedi comma a5).

Ipotizzare, infatti, che la selezione del materiale investigativo e la valutazione della sua rilevanza sia del tutto informale e di pertinenza della Polizia Giudiziaria, appare francamente insoddisfacente.

Senza alcun riferimento ai fatti che purtroppo oggi stiamo vivendo!

  1. L’idea di fondo (trascrivere poco) è un “boomerang” per le difese (e anche per la privacy) : se le trascrizioni, anche per riassunto, sono quelle poche che interessano alla p.g., che naturalmente realizzerà brogliacci ufficiosi, anche per esigenze investigative, sarà certamente difficile per le difese, in mancanza di una traccia scritta ufficiale, individuare e selezionare il materiale necessario per la migliore strategia processuale.

3.Operazioni captative:

Con riferimento alla selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta della misura cautelare, altissimo è il rischio che il concetto di irrilevanza della legge delega sia troppo vago da far escludere conversazioni necessarie e utili.

L’art. 187 comma 2 c.p.p. indica che oggetto di prova sono anche i c.d. fatti processuali : quindi sono rilevanti moltissime conversazioni apparentemente irrilevanti. Pensiamo a tutte le telefonate che servono ad es. a identificare l’usuario di un’utenza (anche quelle che ci dicono che Tizio è andato in pizzeria, magari 20 giorni prima ecc.). Sono per definizione rilevanti tutte le conversazioni utilizzate per le proroghe delle indagini preliminari, perché servono a valutare, in ogni stato e grado del giudizio, la eventuale inutilizzabilità delle conversazioni sorrette da quel provvedimento di proroga.

4.L’udienza “filtro”.

Un’ottica miope potrebbe apprezzare l’idea di un’anticipazione della cosidetta udienza-filtro (per la rilevanza del materiale) : prima dell’udienza preliminare. Udienza modulata non sull’imputazione cristallizzata (ma ancora fluida, qualora ci fosse) sui reati soltanto iscritti (senza ancora la costituzione delle parti civili).

In sintesi, l’iter processuale si tradurrebbe nell’ennesimo adempimento inutile e dannoso, non solo per le risorse che impegna ma anche perché sarebbe un altro luogo processuale dove (anche con gli atti non ancora depositati e anche a porte chiuse) si verrebbe a discutere proprio delle conversazioni più incerte.

  1. La legge delega rischia di giungere a risultati ambigui. E’ necessario realizzare un percorso diverso ma garantista: realizzare un deposito separato, da parte del p.m., di tutto ciò che è manifestatamente irrilevante (con facoltà dei difensori di ascoltare tutto e chiedere di inserire le conversazioni che interessano); procedere poi con un passaggio successivo, dopo il rinvio a giudizio, non per togliere l’irrilevante dal fascicolo depositato ma per inserire il “rilevante” nel fascicolo del giudice.

Alla luce di queste brevi note auspichiamo una rimeditazione della legge delega in esame considerati i rischi ad essa connessi lesivi di seri  interessi tanto giuricico-processuali quanto personali di tutti i soggetti coinvolti.

Avv. Vitaliana Esposito

Resp. Nazionale Uff. Giustizia UDC

 

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